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Da dicembre 2018, con l'approvazione del DL Semplificazioni, viene 
abrogato il sistema SISTRI a partire dal 1 gennaio 2019.


Con il decreto-legge ''Semplificazioni'', approvato dal consiglio dei ministri il 12 dicembre 2018,  è stata stabilita  la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), organizzato e gestito direttamente dal ministero dell’Ambiente, con decorrenza gennaio 2019.

Il disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni, prevede l’istituzione del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente: il SISTRI ha dunque un successore che dovrebbe vedere la sua operatività nel 2020.

Cosa Cambia:

Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti di cui agli artt.188-189-190 e 193 del d.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010, vale a dire provvedendo alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale).

Rimane valida la possibilità di compilare e tenere registro di carico e scarico e formulari anche in formato digitale: il Ministero dell’Ambiente potrà a questo fine predisporre il formato degli adempimenti.

Non sono più dovuti i contributi di iscrizione al SISTRI, previsti dal decreto ministeriale 78/2016, mentre tornando in vigore le norme sulla tracciabilità rifiuti precedenti al 2010. Il versamento dei contributi sarà prevista e ricalcolata solo nell’anno successivo, quando partirà il nuovo sistema, unitamente alle regole organizzative e funzionali del sistema, adempimenti di dettaglio a carico degli operatori e norme sanzionatorie.

Saranno tenuti ad iscriversi al Registro, entro il termine che sarà individuato con un decreto attuativo, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi che li raccolgono e li trasportano a titolo professionale, commercianti e intermediari, nonché i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Chi sono i soggetti che dovranno iscriversi al neo Registro

soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono: 

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • produttori di rifiuti pericolosi
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; 
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, "chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti" (articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006).

Le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori, verranno fissate con decreto del Ministero dell'Ambiente.

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Consorzio Ecoped - Accettazione della Garanzia Finanziaria

Siamo certi che le apparecchiature elettriche immesse oggi sul mercato dai produttori saranno gestite a fine vita in futuro?

Questa è la domanda del Ministero dell'Ambiente, che per questo motivo ha chiesto ai consorzi dei produttori di dimostrare la loro capacità di far fronte agli oneri di gestione dei Raee nei prossimi anni.

È stato quindi chiesto ai consorzi di produrre alcuni indicatori di solidità e di affidabilità economica e finanziaria.

Con piacere vi informiamo che il ministero dell'ambiente ha verificato gli indici di affidabilità del Consorzio Ecoped e ha valutato positivamente l’autocertificazione prodotta in conformità e come riportato all’interno dell’ultimo D.M. del 9 Marzo 2017, n.68 (art.3,comma 3), attestando la capacità del consorzio di far fronte ai propri impegni.