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Novità in materia di vendita e fornitura di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

Guida utile alla gestione dei RAEE per installatori, Impiantisti e Centri di Assistenza Tecnica

GUIDA UTILE: dall'Open Scope in poi

Nuovi RAEE per Installatori

 
Dal 14 agosto 2018
tutte le apparecchiature elettriche (AEE) a fine vita sono considerate rifiuti (RAEE) e devono essere gestite separatamente, così come richiesto dal Dlgs 49/2014. Tra le altre, dovranno essere gestite come RAEE tutte le apparecchiature per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria (ad esempio: caldaie, scalda acqua), la climatizzazione (ad esempio: pompe di calore), le elettropompe, le elettrovalvole, le apparecchiature per il trattamento e la filtrazione dell’acqua. Più in generale, eccetto alcune esclusioni, sono considerate RAEE tutte le apparecchiature (a fine vita) che necessitano di corrente elettrica per il normale funzionamento.

Tutto quello che c'è da sapere

Stai dalla parte buona  
La presenza di questo simbolo (bidone barrato) sull’apparecchiatura indica che deve essere gestita come RAEE a fine vita.

Le tipologie AEE che sono normalmente fornite ad un nucleo domestico (singola abitazione), anche quando fornite ad altri (es: attività commerciali) devono essere gestite a fine vita come RAEE DOMESTICI.
 

GLI OBBLIGHI PER CHI VENDE UN'AEE DOMESTICA ALL’UTILIZZATORE FINALE

Chiunque venda un’AEE domestica ad un utilizzatore finale (es: negozio, venditore on-line, installatore) è denominato nella norma “distributore” e deve: 

  • Informare l’acquirente sulla sua possibilità di restituire la vecchia apparecchiatura equivalente non più funzionante. 
  • Ritirare gratuitamente la vecchia apparecchiatura a fronte della vendita di una apparecchiatura nuova (cosiddetto uno-contro-uno).
  • Prima del ritiro, iscriversi all’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, indicando i mezzi propri o di terzi convenzionati. 
  • Trasportare i RAEE ritirati fino: 
    1. Pal centro di raccolta del comune ove è stato effettuato il ritiro, oppure 
    2. Palla propria sede o un magazzino terzo per effettuare il raggruppamento di più RAEE, prima di trasportarli al centro di raccolta comunale.
  • Compilare appositi documenti previsti dal DM 65/2010 per il traporto e per il raggruppamento dei RAEE Le attività di trasporto e raggruppamento dei RAEE ritirati possono essere delegate ad un terzo. I RAEE possono essere smontati solo da aziende appositamente autorizzate al recupero e riciclo dei RAEE.

SANZIONI E RISCHI

Chiunque venda un’AEE domestica ad un utilizzatore finale (es: negozio, venditore on-line, installatore) è denominato nella norma “distributore” e deve: 

  • Omesso ritiro, nelle ipotesi previste dalla legge, di RAEE uno contro uno (art. 38, comma 1 D. Lgs. 49/2014). Il distributore che non ritira a titolo gratuito, dall’utilizzatore finale, un RAEE DOMESTICO a fronte della vendita di una nuova AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 400 euro per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

  • Omessa iscrizione all’albo per il trasporto RAEE pericolosi e non pericolosi (art. 256, comma 1 D. Lgs. 152/2006, per rinvio dal d.m. 65/2010). Chi ritira e trasporta RAEE senza l’apposita autorizzazione dell’Albo Gestori Ambientali è punito, nelle ipotesi più gravi relative alla gestione di rifiuti pericolosi, con la pena dell’arresto fino a due anni, congiunta alla pena dell’ammenda da 2.600 euro a 26.000, oltre ad essere sanzionato con la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

  • Omessa tenuta delle registrazioni documentali di RAEE pericolosi o non pericolosi (art. 258, commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006, per rinvio dal d.m. 65/2010). L’omissione ovvero la tenuta in modo incompleto dello schedario sostitutivo relativo ai RAEE ritirati è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, nelle ipotesi più gravi relative a rifiuti pericolosi, fino a 93.000 euro.

  • Violazioni in materia di documenti di trasporto (art. 258, comma 4 D. Lgs. 152/2006). Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il documento previsto ovvero indica nel documento stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 9.300 euro e, nel caso di rifiuti pericolosi, soggiace alle pene previste per il reato di falso in atto pubblico.

 

 

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