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OPEN SCOPE RAEE 2018

Come cambia la normativa sui RAEE, nella gestione e smaltimento. Scoprilo con gli Open Scope.


“Se avete a che fare con la corrente elettrica, dal 14 agosto 2018:
SIAMO TUTTI NEI RAEE”

CONSORZIO ECOPED

Open Scope RAEE 2018

Novità per i produttori di AEE

Definizione di produttore (art. 4 comma 1, lett. G)
Il Dlgs 49/2014 richiede ai Produttori e Importatori (di seguito Produttori) di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (di seguito AEE) di farsi carico delle stesse quando queste diventano rifiuti a fine vita (RAEE), attuando cosi il “principio di responsabilità estesa” dei produttori.

  • Produce e/o Vende e/o immette per primo (marchio proprio)
  • Importa AEE da fuori Italia e le rivende
  • Immette AEE in Italia direttamente al consumatore

Ecoped conta attualmente oltre 600 aziende associate con Market share di rilievo nei rispettivi settori.

La ricerca, innovazione, prevenzione e controllo rappresentano per Ecoped i cardini della propria filosofia aziendale perché stare dalla parte buona è questione di passione, oltre che di impegno.

Ecoped fa di ECOGuard il garante del proprio modello di gestione dei rifiuti e, grazie a esso, è in grado di attuare un rigoroso controllo al fine di garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali e la salvaguardia dei valori ambientali.

Nuova classificazione RAEE 2018

OPEN SCOPE RAEE 2018 - un obbiettivo per tutti noi

Sono notevoli le variazioni e le inclusioni di nuovi RAEE sino ad oggi rimasti esclusi dalle attuali normative. La nuova classificazione di RAEE inluderà apparecchiature come:
Riscaldamento e climatizzazione, Ped, Ebike e sport, Pulizia professionale, Pompe, Filtrine trattamento acqua, Casseforti, Carte di credito con chip, Stufe a pellet, Prese elettriche multiple e tutte le tipologie di prolunghe, montascale per diversamente abili, apparecchiature di automazione per cancelli, tende e chiusure elettriche etc...

LE NUOVE CATEGORIE DI PRODOTTI PREVISTE DALLA NUOVA NORMATIVA OPEN SCOPE RAEE:

La Direttiva si applicherà a tutte le AEE, in quanto “Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell’allegato III” di cui ne è fornito un elenco non esaustivo nell’allegato IV.

Il legislatore ha stabilito che, i prodotti saranno classificati sulla base di criteri dimensionali anziché merceologici. Di seguito viene fornito l’elenco delle categorie stabilite nell’allegato III:

  • Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
  • Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm 2;
  • Lampade;
  • Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3;
  • Attrezzature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6;
  • Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

CATEGORIE DI PRODOTTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA:

  • apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
  • apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
  • lampade a incandescenza;
  • apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
  • utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  • impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
  • mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
  • macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
  • apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;
  • dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.

I nostri Professionisti sono disponibili ad individuare le soluzioni idonee alla tua impresa

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IL GRUPPO DI CONSORZI ECOPED GARANTISCE, OGNI GIORNO, AI SUOI OLTRE 600 SOCI, “SISTEMI DI PROTEZIONE REALI” PER LAVORARE A RISCHIO ZERO.